Regione Lazio

WHISTLEBLOWING

La segnalazione di illecito del dipendente pubblico (nota anche come whistleblowing) rappresenta, nell’ordinamento italiano, un’importante novità nel quadro del cambiamento normativo per la lotta alla corruzione e trova una specifica disciplina normativa nell’art. 54-bis D.lgs 165/2001 inserito dalla l. 190/2012. Oggetto di segnalazione non sono solamente i reati, ma anche altre condotte che vengono considerate rilevanti in quanto riguardano comportamenti, rischi o irregolarità, a danno dell’interesse pubblico, di cui il dipendente sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento delle proprie mansioni sul luogo di lavoro.

Fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Tutto ciò al fine di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per timore di subire conseguenze pregiudizievoli
Descrizione File
BROWSER PER ACCEDERE A TOR
Inserita il 18/11/2020
Modificata il 18/11/2020
ACCESSO ALL'APPLICAZIONE MEDIANTE RETE TOR
Inserita il 18/11/2020
Modificata il 18/11/2020
ACCESSO APPLICAZIONE SEGNALAZIONI
Inserita il 18/11/2020
Modificata il 18/11/2020
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E PER L'ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO IN MATERIA DI TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA NELL'AMBITO DEL DI UN RAPPORTO DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 54 BIS DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001
Inserita il 18/11/2020
Modificata il 18/11/2020
REGOLAMENTO ANAC.pdf
(0.58 MB)
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